Il Consorzio è un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e dell’art. 862 del C.C.
L'origine dell'Istituto Consortile ha carattere privatistico e volontario; eccezionalmente può essere costituito d’ufficio, quando, constatata la mancanza di iniziativa privata, si riconosca la necessità e l’urgenza di provvedere alla bonifica di un dato comprensorio.
I primi Consorzi sono nati per iniziativa privata al fine di gestire in comune e potenziare attività di interesse collettivo.
Più particolarmente l’art. 657 C.C. del 1865 stabilisce: “coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in Consorzi, al fine di provvedere all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti”.
Ogni Consorzio deve dotarsi di un regolamento deliberato dalla maggioranza dei soci, calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua; deve inoltre risultare da atto scritto, e deve risultare l’adesione degli interessati.
La natura privatistica del Consorzio, si deve essenzialmente al sistema vigente all’epoca, che riconosceva come pubbliche le opere eseguite su fiumi e torrenti (art. 427), mentre considerava d’interesse privato le restanti, la cui realizzazione era prevista ad esclusiva cura e spesa dei proprietari interessati.
Dalla stessa legislazione si evince che le finalità perseguite dall'Istituto Consorziale, riguardavano la regolazione idraulica, sia come difesa che come utilizzo dell'acqua.
Particolare attenzione ai problemi dell’irrigazione, fu dedicata dalla legislazione successiva al 1865, che oltre a favorire la nascita di numerosi Consorzi d’irrigazione a carattere privato, riconobbe, con l’emanazione di numerose leggi, l’esistenza di un interesse generale nel settore delle acque (da quella del 29 maggio 1873 al R.D. 13 agosto 1926 n. 1907). La conseguenza di quanto detto, fu la partecipazione finanziaria dello Stato nell’esecuzione delle opere, e l’attribuzione di particolari poteri impositivi ai Consorzi.
Ai Consorzi volontari e privatistici, se ne aggiunsero altri coattivi, privati d’interesse pubblico (Consorzi di miglioramento fondiario) e dotati di personalità giuridica pubblica (Consorzi di Bonifica).
Furono mantenuti i Consorzi volontari previsti dall'art. 918 del C.C., che nascono per l’adesione volontaria tra proprietari di fondi vicini che vogliano riunire ed usare in comune le acque defluite dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'evoluzione successiva, per effetto della quale il legislatore conferisce personalità giuridica pubblica ad alcune figure consortili aventi anche funzioni di gestori degli impianti irrigui, coincise con l'innovazione introdotta per le opere d'irrigazione che, se realizzate nell'ambito di un comprensorio di bonifica, potevano considerarsi pubbliche.
Ancora una volta emerge l’influenza dell'interesse pubblico generale delle opere sulla funzione e sulla struttura dell'Istituto Consortile, che assume così natura pubblica in ragione dell'attività svolta e delle finalità perseguite.
A tal proposito, con R.D. n. 215 del 13/02/1933, il legislatore conferisce natura pubblica agli istituti denominati Consorzi di Bonifica, ai quali si affida formalmente il compito fondamentale di provvedere all'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di bonifica, comprese quelle inerenti l’irrigazione. Con il citato decreto, inoltre, si introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell'insieme di interventi definiti "bonifica integrale", comprendente tutte quelle opere di miglioramento fondiario, quali le sistemazioni idrauliche e l’utilizzazione a fini irrigui delle acque, a tutela e valorizzazione del territorio.
LA LEGISLAZIONE STATALE
Per giungere a legislazioni statali in merito, occorre attendere la fine dell’800 e l’inizio del 900.
È del 1882 n. 869 la Legge Baccarini, la prima legge a carattere nazionale e sistematico denominata: “Norme per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi”.
In seguito diviene elemento essenziale il Testo Unico 195/1900, che unisce le disposizioni della Legge Baccarini e delle Leggi successive.
Da questo testo unico deriverà un’importante provvedimento, tutt’ora vigente: il RD 386 del 1904 sulla polizia idraulica.
Il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che, all’articolo 1, fonda la teoria della “bonifica integrale”, è all’origine della normativa fondamentale della bonifica; è ancora vigente ed “è da considerarsi una vera e propria legge, non soltanto perché costituisce una sintesirazionale ed organica di tutte le norme precedentemente emanate, sia di ordine generale, sia aventi attinenza specifica con la particolare materia, ma anche perché definisce ex-novo la bonifica nel più ampio concetto di “redenzione” – mediante l’esecuzione di opere volte a conseguire rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali – di quelle parti del territorio nazionale che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o sociali, si trovino in condizioni arretrate di coltura ed appaiano suscettibili di notevoli miglioramenti”1 (Bagnulo,1968, p. 18).
Il RD del 1933 contiene norme statali di riferimento per la Regione, alle quali oggi compete la disciplina normativa della materia.
Sempre del 1933, è il noto RD n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Il RD 215/1933 fu ripreso dal codice civile del 1942 agli artt. &57 e segg.per quanto concerne i concetti fondamentali sulla bonifica.
Anche la Costituzione del 1948 prevede l’attività di Bonifica e dispone all’art. 44: “la legge promuove e impone la bonifica delle terre”.
La Costituzione aveva individuato, all’art. 117, tra le materie di competenza “concorrente”, il settore “agricoltura e foreste”, concetto confermato con il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni con i Decreti Delegati del 1972. Il trasferimento venne in seguito concretamente attuato con il D.P.R. 616 del 1977 e, da allora, le Regioni sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell’ambito dei principi stabiliti con la citata legge statale 215/1933.
Qualora i consorzi operino in più regioni, la normativa prevede che si attuino intese interregionali.
Allo Stato viene lasciata la competenza in merito alla classificazione e declassificazione di territori in Comprensori di Bonifica e alla approvazione di Piani Generali di Bonifica e di programmi di sistemazione delle aree depresse, qualora ricadano nel territorio di più regioni, nonché la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo.
“Ai consorzi sono attribuiti poteri statutari, regolamentari, impositivi, di polizia idraulica e il potere di rilasciare concessioni” (R.D. 368 del 1904).
Negli anni Cinquanta ,si approdò a leggi che puntavano all’applicazione pratica della legge del 1933;nello specifico le leggi n. 646 e 647, entrambe del 10 agosto 1950, inerenti alla realizzazione di opere straordinarie, di pubblico interesse, nelle località economicamente depresse dell’Italia Centro Nord e nel Mezzogiorno.
Fu per l’attuazione delle suddette opere che venne istituita la “Cassa per il Mezzogiorno”.
Con la Legge Galli n. 36/1994 ,interviene una modifica concettuale nella legislazione, in quanto l’acqua non è più considerata un bene ma una “risorsa” che va salvaguardata e che è in grado di produrre utilità diverse.
È il successivo D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione d’impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico ed il risarcimento dei danni ambientali.
Il Testo Unico ha subito numerose modifiche e contiene il recepimento di numerose Direttive europee.
Con il Protocollo d’intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 ,vengono individuati rilevanti principi fondamentali condivisi dallo Stato e dalle Regioni con cui si delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di Bonifica in sede regionale.
LEGISLAZIONE REGIONALE
In Abruzzo la Legge di riferimento è la LR 36/1996 “Adeguamenti funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica” che viene istituito il Consorzio di Bonifica Centro, in seguito alla soppressione dei 15 Consorzi esistenti in Abruzzo e ridotti a cinque.
La Legge è finalizzata al risanamento, alla riduzione del numero e alla migliore definizione delle funzioni dei Consorzi di Bonifica .
Inoltre, fissa le modalità per l determinazione dei perimetri di contribuenza con riferimento al RD 215/1933.
ALTRE LEGGI REGIONALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
LR 69/1998: “Applicazione dell’art. 33 del D. lgs. N. 29 del 1933 ai Consorzi di Bonifica”.
LR 21/1999:”Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei Consorzi di Bonifica”.
LR 16/2000: “Applicazione dell’imposta regionale sui canoni demaniali riguardanti le concessioni demaniali relative ai trabocchi ed agli Enti pubblici”.
LR 7/2003: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo ( Legge Finanziaria regionale 2003)”.
LR 15/2004: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2004)”.
LR 27/2005: “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”.
LR 4/2012 : “Modifiche alla LR 03/08/2011 n. 25e disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica”, viene attribuita ai Consorzi la gestione per l’intero anno solare delle acque non potabili per usi plurimi e non più per soli sei mesi con la possibilità di poter offrire ai contribuenti un maggiore è migliore servizio.
LR 19/2013: “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative”.
LR 28/2015: “ Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo”.
LR 32/2015: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge n. 56/2014”.
LR 36/2915: “Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue in attuazione dell’art. 124 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e modifica alla LR 5/2015”.
LR 24/2016: “Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo”.